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C.M. 23/03/2006 n. 902
-per aree del territorio si fa riferimento a quelle dei singoli Comuni;
-per settori di attività si fa riferimento: per il settore «Industria» alla Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, per il settore «Turismo » alle attività ammissibili indicate all'art. 1, comma 4, lettera b) del decreto attuativo, ivi comprese quelle ulteriori individuate dalle regioni, per il settore «Commercio» alle attività contrassegnate dalle lettere da c1) a c6) dell'art. 1, comma 4 del medesimo decreto;
-per tipologie di investimento si fa riferimento a ciascuna delle tipologie di cui all'art. 3 del decreto attuativo. Entro il termine di cui al precedente punto 6.1, unitamente alle proposte riguardanti le graduatorie speciali, le regioni possono comunicare al Ministero le priorità, sia per le graduatorie ordinarie che per quelle speciali, da applicare alle domande da presentare nell'anno successivo. Nel caso in cui una regione non formuli proposte in merito alla graduatoria speciale e/o alle priorità, la graduatoria speciale relativa alla regione medesima non viene formata e l'indicatore regionale assume, per tutti i programmi della graduatoria regionale di competenza, valore pari a zero; si intendono invece confermate anche per l'anno successivo le proposte formulate dalla regione per l'anno precedente (relative sia alla graduatoria speciale che alle priorita) qualora la stessa non provveda a modificarle entro il termine sopra indicato. Il Ministro delle attività produttive, valutata la compatibilità delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, le approva entro il 31 dicembre di ciascun anno. A ciascun programma viene, pertanto, attribuito il punteggio determinato dalla regione con i criteri sopra indicati; il punteggio complessivo così ottenuto costituisce il valore dell'indicatore regionale del programma medesimo. Ai fini di cui sopra:
- il punteggio relativo all'elemento territoriale viene attribuito con riferimento all'ubicazione dell'unità produttiva indicata al punto B1 della Scheda Tecnica; quello relativo all'elemento settoriale, con riferimento al punto B4.2; quello relativo alla tipologia, con riferimento al punto B5 (si veda l'allegato n. 13); nel caso in cui l'unità produttiva insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciuti punteggi diversi, alla stessa intera unità produttiva si applica il punteggio regionale relativi al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) ed il programma viene inserito nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune;
-nel caso di programma classificato, insieme, di «trasferimento» e di un'altra tipologia (si veda il precedente punto 3.8), il punteggio relativo all'elemento tipologico assume, per il programma stesso, il valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia;
- nel caso in cui un programma di investimenti riguardi due o più attività diverse cui la regione ha attribuito punteggi differenti, all'intero programma viene attribuito il punteggio minore tra quelli attribuibili alle singole attività qualora separatamente considerate. Nel caso di programmi promossi dalle imprese di costruzioni che prevedano l'utilizzo dei beni agevolati nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, di cui al precedente punto 1.5, si applica il minore dei punteggi assegnati dalla regione al settore delle costruzioni, con riferimento alle aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare. Per quanto riguarda i pubblici esercizi, le indicazioni da parte delle regioni in merito alle attività da inserire nell'eventuale graduatoria speciale, nonchè ai punteggi da attribuire alle stesse ai fini dell'indicatore regionale, sono riferite, senza ulteriori frazionamenti o condizioni particolari, all'intera categoria dei pubblici esercizi. Per quanto concerne l'indicatore relativo alle priorità da applicare ai fini della formazione delle graduatorie multiregionali di cui al precedente punto 6.1 lettera c), si precisa che il Ministro delle attività produttive può individuare, con proprio decreto, adottato d'intesa con le regioni, i punteggi da attribuire ai programmi riguardanti specifici settori di attività e/o aree territoriali. Il valore dell'indicatore è pertanto rappresentato da detto punteggio.
6.5 Il valore di ciascuno dei predetti indicatori è incrementato delle misure percentuali di seguito indicate, tra loro cumulabili
a) 1,5 % per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione del Modulo di domanda, presentano un valore medio delle spese di ricerca e sviluppo, rilevabili dalla relazione sulla gestione ovvero dalla nota integrativa di cui, rispettivamente, agli articoli 2428 e 2427 del codice civile, pari almeno al 3% del fatturato; l'incremento degli indicatori è dello 0,75% se il predetto valore medio delle spese di ricerca e sviluppo è pari almeno al 2% del fatturato e inferiore al 3%; il valore del fatturato da considerare è quello corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile. Le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia dei succitati bilanci completi della relazione sulla gestione o, in mancanza, della nota integrativa, da cui risulti il valore e la descrizione delle spese di ricerca e sviluppo sostenute
b) 1% per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione del Modulo di domanda, presentano un incremento della quota di fatturato derivante da esportazioni dirette pari ad almeno il 30% del valore medio della stessa quota nei tre bilanci precedenti quello di riferimento, ovvero per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento a ciascuno degli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, presentino un valore della quota di fatturato da esportazioni dirette pari ad almeno il 50% del valore complessivo del fatturato di cui alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile; il valore del fatturato da esportazioni dirette da considerare è quello riportato nella dichiarazione annuale IVA di ciascuno degli esercizi di riferimento. Le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia dei succitati bilanci e delle dichiarazioni annuali IVA
c) 0,5 % per i programmi proposti dalle imprese che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, abbiano già aderito a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (Reg. CE 761/2001). A tal fine, le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia della predetta certificazione
d) 0,5 % per i programmi proposti dalle imprese risultanti da operazioni di fusione di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, perfezionate nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione del Modulo di domanda; le predette operazioni di fusione devono riferirsi a imprese che alla data di perfezionamento dell'operazione di fusione: - siano classificate di piccola o media dimensione ai sensi della disciplina comunitaria vigente; - risultino operanti da almeno tre anni; a tal fine si considerano operanti le imprese che, con riferimento a ciascuno dei tre bilanci approvati alla medesima data, presentano un valore di fatturato diverso da zero alla voce A1 del conto economico; - presentino, con riferimento agli ultimi due bilanci approvati alla medesima data, un valore medio dei ricavi da gestione tipica di cui alla voce A1 del Conto economico e delle immobilizzazioni nette di cui allo Stato patrimoniale pari, entrambi, ad almeno il 15% della somma dei predetti valori riferiti a tutti i soggetti interessati dalla fusione; - operino in settori di attività riconducibili alla medesima divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero siano contraddistinte da un forte collegamento economico a monte o a valle; a tal fine, il predetto collegamento economico sussiste allorquando ciascuna delle imprese interessate dal-l'operazione di fusione ha fatturato ad almeno una delle altre non meno del 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo bilancio approvato prima del perfezionamento dell'operazione di fusione; a tal proposito il fatturato di riferimento è quello di cui alla voce A1 del Conto economico. Ai fini di quanto sopra l'operazione di fusione si intende perfezionata alla da ta in cui decorrono gli effetti della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis del codi ce civile. Le imprese richiedenti le agevolazioni trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia dell'atto di fusio ne, certificati CCIAA, copia degli ultimi tre bilanci approvati riferiti alle impre se che hanno partecipato alla fusione, dichiarazioni del rappresentante lega le dell'impresa risultante dalla fusione, redatte secondo lo schema di cui al l'allegato n. 21, attestanti il possesso del requisito di PMI da parte di ciascu na delle predette imprese, nonchè copia delle documentazioni contabili comprovanti il valore del fatturato utile al fine di dimostrare il collegamento economico di cui sopra
e) 0,25 % per i programmi proposti dalle imprese nelle cui unità produttive, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, siano stati realizzati stages della durata minima di tre mesi, finalizzati all'inserimento di laureati, sulla base di accordi con Università o Centri di ricerca pubblici e privati. A tal fine, le imprese trasmetto- no, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia autentica degli accordi stipulati con le Università e/o i Centri di ricerca unitamente a copia autentica dei singoli contratti di stages
f) 0,25 % per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, risultino dotate, nell'unità produttiva oggetto del programma, di strutture adibite ad asili nido conformi alla vigente normativa in materia, nonchè per i programmi proposti da imprese che abbiano ottenuto, con riferimento all'esercizio precedente la medesima data, la riduzione tariffaria dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 19 e 24 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000. A tal fine, le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, relativamente alle strutture adibite ad asili nido, copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune competente, relativamente alla dimostrazione della riduzione tariffaria riconosciuta, copia del relativa provvedimento dell'INAIL
g) 1 % per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, risultino costituite da non più di un anno; per le imprese individuali si fa riferimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese.
6.6 Il punteggio complessivo che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria è ottenuto sommando algebricamente i valori degli indicatori, eventualmente maggiorati in base alle premialità sopra indicate, normalizzati (si veda l'Appendice). Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli posti a base per la formazione delle graduatorie. Ai fini della verifica concernente l'indicatore n. 2 di cui al precedente punto 6.3 l'investimento complessivo da computare è il minore tra quello ammesso in via definitiva e quello ammesso in via provvisoria.
6.7 Per i programmi utilmente collocati in graduatoria, il Ministero adotta i decreti di concessione provvisoria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per il contributo in conto capitale e per il finanziamento agevolato, procedendo in ordine decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse; per i programmi non agevolabili a causa dell'esaurimento delle risorse e per quelli definiti con esito istruttorio negativo, adotta i relativi provvedimenti di diniego e di esclusione. Tutti i provvedimenti adottati sono trasmessi alle banche concessionarie, che curano il conseguente invio alle imprese, agli istituti collaboratori e, limitatamente ai provvedimenti di concessione, ai soggetti agenti di cui al successivo punto 6.8. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile di ciascuna graduatoria, ad eccezione di quelle speciali, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero programma. E' fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte e di richiedere l'inserimento nel bando successivo come specificato nel precedente punto 5.5. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di successive esclusioni dalle graduatorie, di rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, affluiscono nelle disponibilità dell'anno o del bando successivo. Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unità produttiva, indica, separatamente per i beni acquistati direttamente dall'impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa e l'ammontare delle agevolazioni totali,
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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